VIa degli Scipioni 268/a, Roma, 00192

A. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA CONTABILE DEGLI ETS

AspettoPrecedente normativaNuova normativa Legge 104/24Note
Rendiconto per cassaConsentito per ETS con entrate inferiori a € 220.00Limite innalzato a € 300.000Riservato solo a ETS senza personalità giuridica.
Bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione)Obbligatorio per ETS con entrate > € 220.000 o ETS con personalità giuridica con entrate > € 60.000ETS con personalità giuridica devono adottarlo se entrate > € 60.000Include stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione

B. SEMPLIFICAZIONE PER ETS CON ENTRATE INFERIORI A €60.000

AspettoDescrizioneModello di rendiconto
Nuovo limite per semplificazioneETS con entrate ≤ € 60.000 possono adottare un rendiconto per cassa semplificato, aggregando entrate e uscite.Richiede un nuovo modello specifico, che sarà definito con decreto interministeriale.
ApplicabilitàApplicabile anche agli ETS con personalità giuridica, contrariamente alla lettura restrittiva precedenteDecreto attuativo necessario per l’effettiva applicazione.

C. UTILIZZABILITÀ DEI MODELLI SULLA BASE DEI NUOVI LIMITI DIMENSIONALI

AspettoDescrizioneEsempio
Entrata in vigore. Applicazione per Esercizi coincidenti con l’Anno SolareI nuovi limiti dimensionali si applicano a partire dal bilancio del primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 104/2024.Un ente con esercizio coincidente con l’anno solare applicherà i nuovi limiti dal bilancio 2025. Un ente con ricavi di € 280.000 nel 2024 può redigere il bilancio 2025 come rendiconto per cassa.
Applicazione per Esercizi non coincidenti con l’Anno SolareSe esercizio è iniziato successivamente al 3 agosto 2024: i nuovi limiti si applicheranno dal bilancio 2024-2025, basato sulle risultanze di bilancio 2023-2024. Esercizio iniziato prima del 3 agosto 2024: i nuovi limiti si applicheranno dal bilancio 2025-2026, basato sulle risultanze di bilancio 2024-2025Un ente con esercizio iniziato il 1° settembre 2024 applicherà i nuovi limiti dal bilancio 2024-2025

D. NUOVI LIMITI DIMENSIONALI PER ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Articolo del CTSObbligo precedenteNuovo obbligo ex Legge 104/2024 (sostituisce il precedente)Applicabilità temporale
Art. 30Nomina organo di controllo interno per ETS che superano 2 dei 3 limiti dimensionali per 2 esercizi consecutivi.Limiti dimensionali innalzati (attivo: € 150.000; ricavi, entrate € 300,000; occupati medi 7 unità). (Sindaci già nominati permangono sino a scadenza salvo revoca per giusta causa approvata dal Tribunale)Verifica dei limiti applicabile dal bilancio 2024, riferendosi ai bilanci 2023 e 2024. Per Enti neo-iscritti al RUNTS, il riferimento è il biennio precedente all’iscrizione.
Art. 31Nomina revisore legale dei conti per ETS con forma associativa o fondazione che superano 2 dei 3 limiti.Limiti dimensionali innalzati (attivo: € 1.500.000; ricavi, entrate € 3.000.000; occupati medi 20 unità). (i Revisori già nominati sono revocabili per sopravvenuta insussistenza obbligo)Verifica dei limiti applicabile dal bilancio 2024, riferendosi ai bilanci 2023 e 2024. Per Enti neo-iscritti al RUNTS, il riferimento è il biennio precedente all’iscrizione.

E. NUOVA TEMPISTICA PER IL DEPOSITO DI BILANCI E RENDICONTI

AspettoObbligo precedenteNuovo obbligo ex Legge 104/2024 (sostituisce il precedente)Applicabilità
Termine per depositoEntro il 30 giugno Entro 180 giorni dalla chiusura del’esercizio Applicabile ai bilanci approvati dal 3 agosto 2024

F. ADEGUAMENTO STATUTI E DISCIPLINA APPLICABILE

SituazioneConseguenza normativaModifica postergata
Difformità tra statuto e nuove regole introdotte al CTS dalla legge 104/24Pro tempore le clausole statutarie difformi sono sostituite automaticamente dalle previsioni del CTS (art. 1339 c.c.).Gli enti alla prima occasione utile provvederanno ad allineare il testo statutario alle disposizioni novellate.

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