newsletter 8 gennaio 2025
Introduzione.
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di
Promozione Sociale (APS) hanno l’obbligo di basare le proprie
attività prevalentemente sul volontariato dei loro associati, come
stabilito dagli articoli 32 e 35 del Codice del Terzo Settore; gli Enti
del Terzo Settore (non APS e non ODV) non hanno alcun vincolo
al riguardo.
Si rammenta che gli enti che impiegano volontari devono adottare
alcune misure fondamentali:
- Devono iscrivere i volontari che operano in modo non
occasionale in un registro vidimato, esente da imposta di bollo
(art. 82, comma 5, D.lg. 117/2017). - Devono garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa
contro infortuni e malattie legate all’attività di volontariato, oltre
che per la responsabilità civile verso terzi.
Gratuità dell’attività e limiti ai rimborsi spese.
Per quanto riguarda le spese sostenute dai volontari, è essenziale distinguere tra spese dell’ente anticipate dai volontari e le spese
personali dei volontari.
Le spese anticipate dai volontari per conto dell’ente sono spese “proprie” dell’Ente documentate con fatture intestate all’ente
stesso e non rientrano nell’ambito dell’art. 17 CTS.
Le spese personali, come vitto, parcheggio e trasporto, sostenute dal volontario possono essere rimborsate esclusivamente se
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata a favore dell’Ente, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’Ente (quindi con una preventiva delibera del consiglio direttivo oppure con un Regolamento)
mentre in ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17 co. 3 del D.lgs. 117/2017).
Le spese sostenute dal volontario possono essere anche autocertificate, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nei limiti di € 10,00 giornalieri e di € 150,00 mensili (art. 17 co. 4 del D.lgs. 117/2017) purché l’organo sociale competente deliberi
sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
| Nota bene: dal testo normativo (art. 17) si rileva l’importanza (ma non l’obbligo) della redazione di un Regolamento che disciplini i limiti e le modalità di rimborso e che le attività da rimborsare vengano preventivamente deliberate (la preventiva autorizzazione, invece, è d’obbligo). Infatti, l’art. 17 CTS indica che il rimborso sia effettuato “entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo” (art. 17, co. 3 CTS) e “Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (…) purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.” (Art. 17, co. 4 CTS) |
Quesiti posti:
Rimborso spese telefoniche.
Il Regolamento dell’associazione può includere rimborsi per spese telefoniche o possono essere deliberate preventivamente (è
tuttavia preferibile – se possibile – utilizzare schede telefoniche dedicate per imputare direttamente le spese all’ente).
Rimborso spese per le trasferte di un associato/volontario che, residente fuori comune, si rechi per determinate attività presso la
sede dell’Ente:
La normativa (fiscale) definisce trasferta l’attività prestata fuori dal comune di residenza dell’Ente.
Tanto premesso, si possono rimborsare viaggi (anche con rimborsi chilometrici con autorizzazione e tariffa definita), autostrada, treno, vitto, alloggio, taxi e parcheggio.
Per i rimborsi chilometrici servono autorizzazione preventiva, luogo e data di partenza e arrivo, importo per km.